CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L'ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA
L. 107/2015 E SS.MM.II.

TRA

Istituto

I.I.S. G. RUFFINI
con sede legale in
IMPERIA
via
VIA TERRE BIANCHE 1
codice fiscale
80003430081
d’ora in poi denominato "Istituzione scolastica" o "soggetto promotore", rappresentato dal Prof.
Paolo Auricchia
nato/a a
Genova
il
10-10-1957
codice fiscale
PGGGNN57R10D969O

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA d’ora in poi denominata “Università” o “soggetto ospitante”, con sede legale in Genova (GE), via Balbi 5, codice fiscale e partita IVA 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo COMANDUCCI, nato a Roma il 26/09/1950, codice fiscale CMNPLA50P26H501F

Premesso che

  • ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

  • ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 3, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

  • l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

  1. Su proposta del LICEO / ISTITUTO, l’UNIVERSITÀ, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso alcune delle sue strutture (di seguito indicate anche come “strutture ospitanti”) alcuni studenti di tale Istituzione scolastica in alternanza scuola lavoro.

  2. I singoli percorsi di alternanza scuola lavoro (“progetti formativi individuali”) saranno concordati successivamente di volta in volta, tra l’Istituzione scolastica e le singole strutture ospitanti dell’Università (Dipartimenti, Centri, Biblioteche; Direzione Generale - Aree dirigenziali; altre strutture dell’Ateneo), nell’ambito delle disposizioni dalla presente convenzione.

Art. 2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

  1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

  2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;

  3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura universitaria, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

  4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, anche ai fini dell’orientamento alla scelta, da concordare tra Istituzione scolastica e Struttura universitaria ospitante, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

  5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituzione scolastica.

  6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3 OBBLIGHI DEL DOCENTE TUTOR INTERNO E DEL TUTOR ESTERNO

1. Il docente tutor interno (Istituzione scolastica) svolge le seguenti funzioni:

  1. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura universitaria, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

  2. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

  3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

  4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

  5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

  6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

  7. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

  8. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture universitarie ospitanti le attività in alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno (Università) svolge le seguenti funzioni:

  1. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;

  2. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

  3. garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

  4. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

  5. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

  6. fornisce all’Istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

  1. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

  2. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

  3. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

  4. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

  5. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI

  1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro ogni allievo beneficiario del percorso è tenuto a:
    1. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

    2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

    3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

    4. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

    5. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

  1. L’Istituzione scolastica assicura lo/gli studente/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso la struttura universitaria ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

  2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

  • tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura universitaria ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

  • informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

  • designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6 OBBLIGHI DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE OSPITANTI

  1. Ogni singola struttura universitaria ospitante si impegna a:
    1. garantire allo/agli studente/i beneficiario/i del percorso, per il tramite del tutor esterno (universitario), l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

    2. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

    3. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo/gli studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

    4. informare soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo/agli studente/i beneficiario/i del percorso;

    5. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es.RSPP).

Art. 7 DURATA

  1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per un uguale periodo.

  2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 8 RECESSO E SCIOGLIMENTO

  1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

  2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

  3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

  4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

  5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi specifici già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 RISERVATEZZA

  1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi specifici di cui all’art. 7 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Art. 11 CONTROVERSIE

  1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 12 REGISTRAZIONE

  1. Il presente Atto si compone di n. 5 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Imperia
, 09/01/2017

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90


I.I.S. G. RUFFINI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Legale rappresentante IL RETTORE
Paolo Auricchia
Prof. Paolo Comanducci